art. 1
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, comma 5; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, l'articolo 4; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio  2012,  n.  70,  concernente
«Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  il
codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive
2009/140/CE,  in  materia  di  reti  e   servizi   di   comunicazione
elettronica,  e  2009/136/CE  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e tutela della vita privata»; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,  concernente
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'»; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,  n.   21,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in materia di recesso del Regno Unito  dall'Unione  europea.  Proroga
del  termine  per  la  conclusione  dei  lavori   della   Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita'  "Il
Forteto"»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  codice
europeo delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di  coesione  e  della   politica   agricola   comune.   Disposizioni
concernenti l'esercizio di deleghe legislative»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,  n.   37,   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della  legge  2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2020, n. 110, recante «Regolamento recante modalita' e criteri
di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28  maggio  2003,
concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali
per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti  ed  ai
servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 3 giugno 2003; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4  ottobre  2005,
recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni generali  per  la  fornitura  al
pubblico  dell'accesso  radio  LAN  alla  rete  ed  ai   servizi   di
telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20
ottobre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8  gennaio  2007,
recante «Requisiti  tecnici  degli  strumenti  di  filtraggio  che  i
fornitori di connettivita' alla rete Internet devono  utilizzare,  al
fine di impedire, con le  modalita'  previste  dalle  leggi  vigenti,
l'accesso ai siti segnalati dal Centro  nazionale  per  il  contrasto
alla pedopornografia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del
29 gennaio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  dicembre
2018, recante «Misure  di  sicurezza  ed  integrita'  delle  reti  di
comunicazione elettronica e notifica degli incidenti  significativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 gennaio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 20 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle  imprese  e  del
made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, della difesa,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alle parti I, II  e  III  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 
 
  1. All'articolo 1 del codice delle comunicazioni  elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse; 
    b) al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «,  fatte  salve  le
apparecchiature utilizzate dagli utenti  della  radio  e  televisione
digitale» sono soppresse; 
    c) al comma 7, dopo le parole: «articolo 8 del  decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55». 
  2.  All'articolo  2,  comma  1,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo la  parola:  «edifici»  e'  inserita  la
seguente: «torri,»; 
    b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis)  access  point:  dispositivo  di  rete   che   consente
l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio  LAN  e
una rete di comunicazione elettronica»; 
    c) alla lettera c), dopo  le  parole:  «decreto-legge  14  giugno
2021,  n.  82»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»; 
    d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
      «m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la
gestione dei contatti  e  delle  comunicazioni  multicanale  con  gli
utenti finali  da  parte  di  addetti  specializzati  o  risponditori
automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il  gestore  e
un  operatore  che  fornisce  reti   e   servizi   di   comunicazioni
elettroniche;»; 
    e) dopo la lettera p), e' inserita la seguente: 
      «p-bis) codice di abilitazione  e  identificazione:  il  codice
fornito dall'impresa  autorizzata  ad  un  utente  per  identificarlo
univocamente  e  verificarne  l'abilitazione  all'accesso  alla  rete
tramite un access point;»; 
    f) alla lettera t) dopo le  parole:  «comunicazioni  elettronica»
sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»; 
    g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti: 
      «t-bis)   identificazione   univoca   indiretta    dell'utente:
identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identita'
tecnica precedentemente  validata  e  anagrafata  da  altri  soggetti
pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilita'; 
      t-ter)  impianto  di  comunicazione  elettronica:  insieme   di
dispositivi  di  rete  che  comprende   le   apparecchiature   e   le
infrastrutture  necessarie  per  la  trasmissione,  la  ricezione   e
l'elaborazione di segnali elettronici;»; 
    h) alla lettera v), dopo le parole: «di un  utente  finale»  sono
inserite le seguenti: «e  i  dati  sull'indirizzo  fisico  del  punto
terminale di rete»; 
    i) dopo la lettera cc), e' inserita  la  seguente:  «cc-bis)  Mac
Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in
formato esadecimale, in accordo con la serie di  standard  IEEE  802,
che identifica in modo univoco un dispositivo da  connettere  ad  una
rete;»; 
    l) dopo la lettera oo), e' inserita la seguente:  «oo-bis)  radio
digitale: l'attivita' di radiodiffusione sonora in  tecnica  digitale
diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»; 
    m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono
inserite  le  seguenti:  «,  apparati  a  corto  raggio  secondo   le
caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze;»; 
    n)  alla  lettera  ss),  le  parole:  «Rete  privata  o  Rete  di
comunicazione elettronica  ad  uso  privato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: rete di comunicazione elettronica  ad  uso  privato»  e  la
parola: «servizi», ovunque ricorra,  e'  sostituita  dalla  seguente:
«attivita'»; 
    o) la lettera eee) e' sostituita dalla seguente: 
      «eee) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso  privato:
attivita' di installazione  di  reti  ovvero,  anche  congiuntamente,
esercizio di reti o  servizi  di  comunicazione  elettroniche  svolti
nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali
del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero  del  beneficiario
dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;»; 
    p) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: 
      «iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che  fa  uso
indiretto   della   numerazione:   un   servizio   di   comunicazione
interpersonale che utilizza come identificativo  dell'utente  risorse
di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»; 
    q) la lettera qqq) e' abrogata; 
    r) dopo la lettera uuu), e' inserita la seguente: 
      s) «uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette
di identificare in  maniera  univoca  una  rete  Local  area  network
(LAN);»; 
    t) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione  elettronica
ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o  in  gruppo  chiuso  di
utenti»; 
    u)  alla  lettera  dddd),  le  parole:  «ovvero  a   un   insieme
predefinito  e  chiuso  di  persone  fisiche  o  giuridiche  all'uopo
autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi  di  comunicazioni  elettroniche
accessibili al pubblico». 
  3. All'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003, al comma 2,  dopo  le  parole:  «servizi  di  comunicazione
elettronica» sono inserite le  seguenti:  «ad  uso  pubblico  nonche'
l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o  in  gruppo
chiuso di utenti» e le parole: «e' libera e ad essa» sono  sostituite
dalle seguenti: «sono libere e ad esse». 
  4. All'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Obiettivi  generali
della disciplina di  reti,  servizi  ed  attivita'  di  comunicazione
elettronica»; 
    b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le
seguenti: «, nonche' delle attivita',»; 
    c) al comma 2, lettera c), le parole:  «ovvero  per  regolare  la
fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le  reti  e
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «o  per  regolare  le  attivita'  di  comunicazione
elettronica». 
  5. All'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo  alle
controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di
unita' immobiliari o il condominio e l'operatore di rete»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021,  n.
82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni,  dalla
legge  4  agosto  2021,  n.  109»  e  le  parole  «assicurandone   la
disponibilita', la confidenzialita'  e  l'integrita'  e  garantendone
altresi'   la   resilienza»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«assicurandone la disponibilita', la confidenzialita', l'integrita' e
la resilienza». 
  6. All'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di
tutela  previsti  dalla  legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e   nel
perseguimento dell'obiettivo di qualita' del servizio.  A  tal  fine,
gli  stessi  non  limitano  a  particolari  aree  del  territorio  la
possibilita'  di  installazione,   ferme   restando   le   specifiche
disposizioni   a   tutela   di    aree    di    particolare    pregio
storico-paesaggistico   o    ambientale    ovvero    di    protezione
dall'esposizione  ai  campi  elettromagnetici  di   siti   sensibili,
dovendo,  in  tal  caso,  garantire  comunque  una  localizzazione  o
soluzione alternativa,  da  individuare  con  provvedimento  motivato
sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.». 
  7. All'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle  seguenti:  «articolo  51,
comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208». 
  8. All'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n.  259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ovunque ricorra,  la  parola:  «dichiarazione»  e'  sostituita
dalla seguente: «segnalazione»; 
    b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite  dalle
seguenti: «allegato n. 13-bis»; 
    c) al comma 5, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
      «l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso  di
fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il  MAC  Address,  il
Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»; 
    d) al comma  6,  dopo  le  parole:  «per  via  elettronica»  sono
inserite le seguenti: «per il tramite dell'Autorita'»  e  il  secondo
periodo e' soppresso; 
    e) al comma  9,  la  parola:  «notifica»  e'  sostituita  con  la
seguente: «segnalazione»; 
    f) al comma 10: 
      1) dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Tale
dichiarazione  costituisce   segnalazione   certificata   di   inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter.»; 
      2) al secondo periodo, la parola: «istanza» e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione». 
  9. All'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n.  259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ovunque ricorra la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole: «prevede la  concessione
di diritti individuali di uso delle frequenze radio  o  dei  numeri,»
sono sostituite dalle seguenti: «comprende l'attribuzione di  diritti
individuali di uso, con l'assegnazione delle  frequenze  radio  o  di
risorse di numerazione,» e le parole: «due settimane» sono sostituite
dalle seguenti: «quattro settimane» e le parole: «quattro  settimane»
sono sostituite dalle seguenti: «otto settimane». 
  10. All'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, al comma 5, dopo le parole: «il parere  dell'Agenzia»  sono
inserite le seguenti: «e dell'Autorita'». 
  11. All'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, al comma 1, le parole: «una dichiarazione  da  cui  risulti
che  l'operatore  stesso  ha  presentato  una   dichiarazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «una  comunicazione  da  cui  risulti  che
l'operatore stesso ha presentato una segnalazione». 
  12. All'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attraverso  le  RLAN»
sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 68»; 
    b) al comma 2, lettera a), le parole: «del Capo II  del  presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo». 
  13. All'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «21  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «21 dicembre 2024»  e  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalla seguente: «anno»; 
    b) al comma 2, dopo le parole:  «copertura  geografica  corrente»
sono inserite le seguenti: «e il relativo grado di utilizzo»  e  dopo
le  parole:  «svolgimento  dei  propri  compiti,»  sono  inserite  le
seguenti: «ed anche ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica,»; 
    c) al comma 3: 
      1) le parole: «Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture
di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato,» sono
sostituite dalle seguenti:  «All'esito  dell'attivita'  di  mappatura
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma
2,»; 
      2) le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti:  «in
conformita'»; 
      3) le parole: «98-quindecies  comma  2,  per»  sono  sostituite
dalle seguenti: «98-quindecies, comma 2,  anche  in  formati  aperti,
standardizzati e interoperabili e, per il tramite  della  Piattaforma
digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a  Regioni  ed  enti
locali, volte a»; 
    d) al comma 4: 
      1) al primo periodo, le parole: «Il  Ministero,  anche  tenendo
conto della mappatura  geografica  corrente  dell'Autorita'  e»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministero,  anche  tenendo   conto
dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e»; 
      2) al secondo periodo, le parole:  «comprese  le  informazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle» e le  parole:  «100
Mbps» sono sostituite dalle seguenti: «300 Mbps»; 
      3) al terzo periodo, le parole: «specificamente attribuitile ai
sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad  essa
attribuiti  ai  sensi  del  presente  decreto  anche  ai   fini   del
perseguimento degli obiettivi di promozione della  concorrenza  nella
fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Nella  fase  di  mappatura  di  cui  al  comma  4,  le
informazioni rilasciate dalle  imprese  sui  piani  di  installazione
delle reti hanno natura  di  dichiarazioni  vincolanti  ed  implicano
l'obbligo per le imprese di riferire al  Ministero  e  all'Autorita',
secondo le tempistiche predefinite  dal  Ministero,  in  merito  allo
stato di  implementazione  dei  piani  di  installazione  delle  reti
oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale  predefinito
dal  Ministero,  l'Autorita',  in   contraddittorio   con   l'impresa
interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in
caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali
cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30,
comma 2.»; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il Ministero, sulla  base  delle  informazioni  raccolte  e
delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del  comma  4,  puo'
designare  aree  con  confini  territoriali  definiti  in  cui  abbia
accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o
intenda installare una  rete  ad  altissima  capacita'  o  realizzare
importanti aggiornamenti o estensioni  della  rete  che  garantiscano
prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300  Mbps.  Il
Ministero  pubblica  le  aree  designate  anche  in  formati  aperti,
standardizzati e interoperabili e, per il tramite  della  Piattaforma
digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a  Regioni  ed  enti
locali.»; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare
le imprese e le autorita'  pubbliche  a  dichiarare  l'intenzione  di
installare reti ad altissima capacita' sulla  base  delle  previsioni
acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero
puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche  di  dichiarare
l'intenzione  di  installare  reti  ad  altissima  capacita'   o   di
realizzare sulla  rete  importanti  aggiornamenti  o  estensioni  che
garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download  di  almeno
300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni  da
includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un  livello  di
dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi
1 e 4.  Il  Ministero  rende  noto  alle  imprese  o  alle  autorita'
pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta  o
sara' coperta da una  rete  d'accesso  di  prossima  generazione  con
velocita'  di  download  inferiore  a  300  Mbps  sulla  base   delle
informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate
secondo  una  procedura  efficace,  obiettiva,  trasparente   e   non
discriminatoria    in    cui    nessuna    impresa     e'     esclusa
aprioristicamente.»; 
    h)  al  comma  7,  le  parole:  «alla  direttiva  2003/98/CE  per
consentirne il  riutilizzo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  200  per  consentirne  il
riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati  e  interoperabili
e, per il tramite della PDND, resi  accessibili  a  Regioni  ed  enti
locali.»; 
    i) al comma 8, dopo le parole: «metodologie  di  mappatura»  sono
inserite le seguenti: «, con  riferimento  alla  PDND  e  a  standard
aperti e di interoperabilita' di base dati» e dopo le parole «per  le
imprese» sono aggiunte le seguenti: «, per  le  Regioni  e  le  altre
Pubbliche Amministrazioni interessate». 
  14. All'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del  2003,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «codice  del   processo
amministrativo»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
  15. All'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «comma  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 4-bis e 6»; 
    b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Ai  soggetti  che
non ottemperano agli ordini e  alle  diffide,  ovvero  agli  atti  di
natura regolamentare o regolatoria adottati  ai  sensi  del  presente
decreto,  il  Ministero  e   l'Autorita',   secondo   le   rispettive
competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il  rimborso  delle
eventuali  somme  ingiustificatamente  addebitate  agli   utenti   ed
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore
a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti  adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni  relative
a imprese aventi  significativo  potere  di  mercato,  si  applica  a
ciascun soggetto interessato una sanzione  amministrativa  pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non  superiore  al  5  per  cento  del
fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della  contestazione,  nel
solo mercato delle comunicazioni elettroniche.»; 
    c) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: 
      «12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e  servizi  di
comunicazione elettronica, inclusi i call  center,  che  operano,  in
violazione  dell'articolo  98-decies,  ponendo  in  essere   pratiche
commerciali sleali, frodi o abusi o non  ottemperano  agli  ordini  e
alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal  Ministero
o dall'Autorita', quest'ultimi,  secondo  le  rispettive  competenze,
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
1.000.000.»; 
    d) al comma 14, dopo le parole:  «puo'  disporre  la  sospensione
dell'attivita'» e' inserita la seguente: «autorizzata»; 
    e) al comma 17, le parole: «di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5»; 
    f) al comma 19, le parole: «98-septiesdecies e  98-duodetricies»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «98-septiesdecies,
98-duodetricies e 98-undetricies»; 
    g) al comma  22,  le  parole:  «commi  13,  21,  22  e  23»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 14, 19, 20 e 21»; 
    h) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
      «25.  Alla  irrogazione  delle  sanzioni   amministrative   del
Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali,  anche  su  delega
della Direzione generale competente in materia.»; 
    i) al comma 27, dopo le parole: «Le sanzioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di competenza dell'Autorita'»; 
    l) dopo il comma 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero
di cui al presente articolo, fermo  restando  quanto  previsto  dalla
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  possono  essere  assolte  con  il
pagamento di una somma in misura ridotta  di  un  terzo  rispetto  al
minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla  contestazione
immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 
      27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle
violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo  68  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 
      27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante
o l'importatore che mette a disposizione  sul  mercato  in  qualunque
forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale
di consumo non conformi ai requisiti di  cui  all'articolo  98-vicies
sexies, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da
euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura. 
      27-quinquies.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
fabbricante, l'importatore,  l'assemblatore  o  il  distributore  che
mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione,  veicoli
nuovi della categoria M e N non conformi  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000
e del pagamento di una somma da euro 300 a  euro  5.000  per  ciascun
veicolo.  Alla  stessa  sanzione  e'  assoggettato  chiunque  apporta
modificazioni ai ricevitori e  alle  apparecchiature  di  televisione
digitale di consumo che comportano mancata  conformita'  all'articolo
98-vicies sexies.». 
  16. All'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «3-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai   requisiti
essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme  armonizzate
soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto  legislativo
22 giugno 2016, n. 128.». 
  17. All'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorita'» sono aggiunte  le
seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  18. All'articolo 43 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'autorizzazione   all'installazione   delle   reti   pubbliche   di
comunicazione elettronica comprende la valutazione di  compatibilita'
delle relative opere infrastrutturali con la  disciplina  urbanistica
ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione.»; 
    b)  al  comma  9,  le  parole:  «ed  ai  competenti   ispettorati
territoriali del Ministero» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  al
Ministero» e dopo  le  parole:  «ciascun  impianto  installato»  sono
aggiunte le  seguenti:  «,  sulla  base  della  modulistica  prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207». 
  19. All'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione  o
all'ampliamento   dell'impianto,   nei   luoghi   ove   e'   previsto
l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10  della  legge  31
dicembre 2023, n. 214, il limite  emissivo  assentibile  per  singolo
richiedente  e'  calcolato  tenuto  conto  dei   principi   di   equa
ripartizione, effettivita' ed efficiente utilizzazione  dello  spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy  e  del
Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.  Nelle  more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo,  nel  procedimento
di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento  dell'impianto,
il limite emissivo assentibile per singolo richiedente  e'  calcolato
in conformita' ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI  211-10  e
commisurato  al  rapporto  tra  la  banda  acquisita   dal   soggetto
richiedente  sulla  base  dei  diritti  d'uso,  e  la  banda   totale
disponibile per il servizio,  intesa  quale  sommatoria  delle  bande
acquisite  da  tutti  gli  operatori  infrastrutturati.  Al  fine  di
consentire  la  massima  efficienza  nello  sfruttamento  dei  limiti
emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
saturare il limite  massimo  previsto  dal  comma  1,  gli  operatori
autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere
in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito,  sino
al raggiungimento di quello massimo compatibile  per  l'area,  previa
dimostrazione dell'effettivo bisogno,  finche'  gli  altri  operatori
infrastrutturati, aventi  titolo  in  base  al  secondo  periodo  del
presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione. 
      1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti  o  di
assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il  rispetto  del
limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito  ai  sensi  del
comma 1-ter e' ricalcolato sulla base dei criteri  di  cui  al  comma
1-ter,  e  le  autorizzazioni  gia'  rilasciate  sono  rimodulate  in
conformita'. 
      1-quinquies. Le richieste di  incremento  dei  limiti  emissivi
rispetto alle  autorizzazioni  gia'  assentite,  compatibilmente  con
quanto previsto  dal  comma  1-ter,  che  non  necessitano  di  nuove
installazioni o di modifiche fisiche agli  impianti  esistenti,  sono
oggetto   di   esclusiva    comunicazione    all'amministrazione    e
all'organismo competente a effettuare i controlli. 
      1-sexies. Il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
provvede,  anche  avvalendosi  della  Fondazione  Ugo  Bordoni,  alla
rilevazione e  al  monitoraggio  periodico  dei  dati  relativi  alle
sorgenti   connesse   ad   impianti,   apparecchiature   e    sistemi
radioelettrici per usi civili di  telecomunicazioni,  ivi  inclusi  i
dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d),  del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni  periodiche
emergano  scostamenti   tra   la   potenza   autorizzata   e   quella
effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata dagli operatori,  il
Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che  ha
rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione  della  stessa  alla
luce del principio di effettivita'. 
      1-septies.  Ai  sensi  del  presente  articolo,  per  operatori
infrastrutturati si  intendono  gli  operatori  di  telefonia  mobile
dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia  mobile  sul
territorio e per limite assentibile si  intende  la  potenza  massima
autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione  e  obiettivi  di
qualita' di cui alla legge n. 36 del 2001.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  L'istanza  di   autorizzazione   alla   installazione   di
infrastrutture di cui  al  comma  1,  predisposta  sulla  base  della
modulistica  prevista  dall'articolo  5,   comma   4,   del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e'  presentata  all'ente  locale
dai  titolari  di  autorizzazione  generale   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza  di  esso
deve  essere  inviata  mediante  posta  elettronica  certificata.  Al
momento della presentazione  della  domanda,  l'ufficio  abilitato  a
riceverla  indica  al  richiedente  il  nome  del  responsabile   del
procedimento»; 
    c) al comma  3,  quarto  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, conforme alla modulistica prevista  dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo  quanto
previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al
comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio  di  cui  al
comma 10 dalla  data  di  presentazione  della  stessa  ove  non  sia
intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo  competente  ad  effettuare   i   controlli   di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.»; 
    e)  al  comma  10,  le  parole:  «non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento di diniego o» sono sostituite dalle seguenti: «non  sia
stata  data  comunicazione  di  una  determinazione  decisoria  della
conferenza o di»; 
    f) al comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente:  «Gli  operatori  che  gestiscono  apparati  radioelettrici
attivi  comunicano  l'attivazione  dell'impianto  all'ente  locale  e
all'organismo  competente  ad  effettuare   i   controlli,   di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  entro  quindici
giorni dalla attivazione stessa.». 
  20. All'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel caso di installazione di apparati  con  tecnologia  4G,
sue evoluzioni o altre  tecnologie  su  infrastrutture  con  impianti
radioelettrici  preesistenti  o  di  modifica  delle  caratteristiche
trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale
telematico,  una  segnalazione  certificata   di   inizio   attivita'
contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo  restando
il  rispetto  dei  limiti,  dei  valori  e  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma  4  del  medesimo
articolo,  indipendentemente  dai  Watt  di  potenza   impregiudicata
l'operativita' del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere
delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico
la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo  5,
comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve  essere
inviata mediante posta elettronica certificata.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Contestualmente,  copia  della  segnalazione  e'  trasmessa
tramite portale telematico,  all'organismo  di  cui  all'articolo  14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio  del  parere  di
competenza. In mancanza del portale telematico  deve  essere  inviata
mediante posta elettronica certificata.»; 
    c) al comma 4, dopo le parole: «fine lavori e» sono  inserite  le
seguenti: «, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di  cui
all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,»; 
    d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione,  da
inviare  contestualmente  all'attuazione   dell'intervento   all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e   le   modificazioni,   ivi   comprese   le   modificazioni   delle
caratteristiche  trasmissive  degli  impianti  di  cui  al   presente
articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione  punto-punto
e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici  per  l'accesso  a
reti  di  comunicazione  ad  uso  pubblico  con  potenza  massima  al
connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt  e  con  dimensione
della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. 
      4-ter. L'installazione e  l'attivazione  di  apparati  di  rete
caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o
uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore  di  antenna,
in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi  un  ingombro  fisico
non superiore a 20 litri,  possono  essere  effettuate  senza  alcuna
comunicazione  all'ente  locale  e  agli  organismi   competenti   ad
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36.». 
  21. All'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
La medesima procedura semplificata di cui  al  comma  1  si  applica,
relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati,  nell'ipotesi
di  richiesta  di   installazione   di   radio   DAB   sulla   stessa
infrastruttura  gia'  assentita  per  le  stazioni  di  emissioni  di
diffusioni analogiche FM.». 
  22. All'articolo 49 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Qualora l'installazione di infrastrutture di  comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione  di  scavi  e  l'occupazione  di  suolo  pubblico,  i
soggetti interessati  sono  tenuti  a  presentare  apposita  istanza,
conforme alla modulistica prevista  dall'articolo  5,  comma  4,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente  locale  ovvero
alla figura soggettiva pubblica proprietaria  delle  aree.  L'istanza
cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per  tutti  i
profili connessi agli interventi di  cui  al  presente  articolo.  Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
soggetti interessati sono tenuti  a  presentare  un'apposita  istanza
unicamente all'amministrazione procedente.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Trascorso il termine di trenta giorni  dalla  presentazione
della  domanda,  senza  che  l'amministrazione  abbia   concluso   il
procedimento con  un  provvedimento  espresso  ovvero  abbia  indetto
un'apposita conferenza di servizi, la medesima  si  intende  in  ogni
caso accolta. Nel caso di attraversamenti di  strade  e  comunque  di
lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri,  il  termine  e'
ridotto a dieci giorni. I predetti termini si  applicano  anche  alle
richieste di autorizzazione per  l'esecuzione  di  attraversamenti  e
parallelismi  su  porti,  interporti,  aree   del   demanio   idrico,
marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti  allo  Stato,
alle regioni, agli enti  locali  e  agli  altri  enti  pubblici,  ivi
compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso  di  apertura
buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi  o
tubi aerei  o  altri  elementi  di  rete  su  infrastrutture  e  siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto  giorni.
Decorsi i suddetti termini,  l'amministrazione  procedente  comunica,
entro il  termine  perentorio  di  sette  giorni,  l'attestazione  di
avvenuta   autorizzazione,   scaduto   il   quale   e'    sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.»; 
    d) al comma 8, le parole da: «e' presentata» fino alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: «,  conforme  alla  modulistica
prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
2021,  n.  207,  e'  presentata  al  comune  di  maggiore  dimensione
demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza
deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza
e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal  comune
di maggiore dimensione demografica.»; 
    e) al comma 9, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta». 
  23. Dopo l'articolo 49-bis del codice di cui al decreto legislativo
n. 259 del 2003 e' inserito il seguente: 
    «Art. 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di  diniego).
- 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44  a  49
del presente decreto, si applica  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  24. All'articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, al comma 3 primo periodo, le  parole  da:  «puo'  esperire»
sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «,  previa
apposizione  del   vincolo   preordinato   all'esproprio   da   parte
dell'autorita' competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera
a),  9  e  10  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita'  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
puo' esperire la procedura per l'emanazione del decreto di  esproprio
prevista dal precitato decreto.». 
  25. All'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le
seguenti: «e della rete mobile, nonche' per le  opere  accessorie  di
cui all'articolo 51, comma 1,» e  le  parole:  «in  ogni  caso»  sono
soppresse; 
    b) al comma 7, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le
seguenti: «e della rete mobile». 
  26. All'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «per ragioni di  viabilita'  o  di
realizzazione di opere pubbliche, oneri» sono inserite  le  seguenti:
«di qualsiasi natura» e dopo le parole: «legge 30  dicembre  2020  n.
178» sono inserite le  seguenti:  «,  nel  rispetto  dei  presupposti
previsti dalla normativa in materia»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il contributo previsto dal comma 2, per  le  attivita'  che
comprendono la stima del fondo ambientale, e il  contributo  previsto
al comma  3  sono  calcolati  in  base  al  tariffario  nazionale  di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 14 ottobre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.». 
  27. All'articolo 54-bis del codice di cui al decreto legislativo n.
259  del  2003  le  parole:  «nei   casi   di   installazione   delle
infrastrutture di cui agli articoli 45,  46  e  49»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nei casi di installazione  delle  infrastrutture  di
cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49». 
  28. L'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo  n.  259
del 2003 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 56 (Impianti e condutture di energia  elettrica,  tubazioni
metalliche sotterrate -  interferenze).  -  1.  Per  la  costruzione,
modifica o spostamento delle condutture di energia  elettrica,  anche
se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso  destinate  e
qualunque ne sia  la  classe  secondo  le  definizioni  adottate  nel
decreto del Ministro dei lavori pubblici 21  marzo  1988,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  5  aprile  1988,  i  soggetti
interessati  sottoscrivono  una  dichiarazione   asseverata   da   un
professionista abilitato da cui risulti l'assenza o  la  presenza  di
interferenze con le reti di comunicazione elettronica. 
    2. Per la costruzione, modifica  o  spostamento  delle  tubazioni
metalliche  sotterrate,  a  qualunque  uso  destinate,   i   soggetti
interessati  sottoscrivono  una  dichiarazione   asseverata   da   un
professionista abilitato da cui risulti l'assenza o  la  presenza  di
interferenze con le reti di comunicazione elettronica. 
    3. Le  societa'  interessate  presentano,  prima  dell'avvio  dei
lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le  dichiarazioni  di
cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata  relazione  a  firma
del  professionista  abilitato  e  dagli  elaborati  progettuali  che
attestino la  conformita'  degli  impianti,  unitamente  all'atto  di
sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le  dichiarazioni
sostituiscono qualsiasi atto di assenso del  Ministero  sui  relativi
progetti  ai  sensi  delle  norme  che  regolano  la  materia,  anche
nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
    4. Il Ministero vigila ed esercita controlli  a  campione,  sulla
realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti  di  cui
al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio  e  la  fine
dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire  l'accesso  ai
fini ispettivi del  personale  incaricato,  nonche'  comunicare,  nei
termini e con le modalita'  prescritti,  documenti,  dati  e  notizie
richiesti. 
    5. Nelle  interferenze  tra  cavi  di  comunicazione  elettronica
sotterrati e cavi  di  energia  elettrica  sotterrati  devono  essere
osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate
dagli organismi competenti in  campo  elettrotecnico,  elettronico  e
delle  comunicazioni  elettroniche,   nazionali   ed   internazionali
riconosciuti  dallo  Stato.  Le  stesse  norme  generali,  in  quanto
applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra  cavi  di
comunicazione   elettronica   sotterrati   e   tubazioni   metalliche
sotterrate. 
    6. Qualora, a causa di impianti di energia  elettrica,  anche  se
approvati dalle autorita' competenti, si abbia  un  turbamento  o  la
presenza di interferenze alle reti di comunicazione  elettronica,  il
Ministero promuove, sentite le  predette  autorita',  lo  spostamento
degli impianti  o  adotta  i  provvedimenti  idonei  ad  eliminare  i
disturbi,  a  norma  dell'articolo  127   del   testo   unico   delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775.  Le  relative
spese sono a carico di chi le rende necessarie. 
    7. Per le attivita' di vigilanza e controllo di cui  al  presente
articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto
terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  29. All'articolo 58, del codice di cui al  decreto  legislativo  n.
259 del 2003, al comma 9, le parole: «che devono conformarsi a quanto
previsto  dall'articolo  45,  paragrafo  7,  della   direttiva   (UE)
2018/1972,» sono soppresse. 
  30. All'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La fornitura di  accesso  a  una  rete
pubblica di comunicazione elettronica attraverso le  reti  locali  in
radiofrequenza (RLAN)» sono sostituite dalle seguenti: «La  fornitura
di un servizio di comunicazione elettronica mediante  accesso  a  una
rete pubblica di comunicazione  elettronica  attraverso  reti  locali
punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN)» e le parole: «allegato  n.
14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n.13-bis»; 
    b) al comma 2, le parole: «articolo 12 della direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8  giugno  2000.»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.»; 
    c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      «6-bis.  Il  collegamento  tra  access  point  appartenenti  al
medesimo  operatore  nonche'  ad  operatori  distinti  e'  ammesso  a
condizione che, in caso di interconnessione tra reti,  si  rispettino
tutte le disposizioni del presente decreto.». 
  31. All'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «storico o ambientale» sono  sostituite
dalle seguenti: «storico, ambientale e paesaggistico»; 
    b)  al  comma  3,  alinea  le  parole:  «all'articolo  3»  e   «,
alternativamente» sono soppresse; 
    c) al comma 4, secondo periodo: 
      1) dopo le parole:  «di  classe»  sono  inserite  le  seguenti:
«E0,»; 
      2) le parole: «al Ministero» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alle autorita' competenti,»; 
      d) al comma 5, le parole: «la prima volta entro il 31  dicembre
2021 e successivamente ogni  anno,  in  merito  all'applicazione  del
regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo
3, paragrafo 1,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il
31 gennaio  di  ciascun  anno,  le  installazioni  effettuate  al  31
dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione
del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del  20
luglio 2020.»; 
      e) al comma 6, la parola: «pertinente» e' soppressa; 
      f) al comma 8, le parole: «oltre agli  oneri  amministrativi  a
norma  dell'articolo  16»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con
eccezione di quelli previsti dall'articolo 16». 
  32. All'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003,  al  comma  3,  le  parole:  «tale  domanda  transnazionale
identificata.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  domanda   di
carattere transnazionale di cui al comma 2.». 
  33. All'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, al comma 1, le parole: «dell'articolo 64, paragrafo 3 della
direttiva   (UE)   2018/1972»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 75». 
  34. All'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003, al comma 4, le parole da: «assicura la pubblicazione»  sino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la
pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in  considerazione
le linee guida  del  BEREC  sui  criteri  minimi  per  un'offerta  di
riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018;  b)
assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori  chiave
di prestazione nonche'  i  corrispondenti  livelli  dei  servizi;  c)
monitora e garantisce la conformita' con gli indicatori di  cui  alla
lettera b).». 
  35. All'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo n. 259
del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma  2,  le  parole  «81  a  84»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «81 e 84»; 
    2) al comma 4,  le  parole:  «84  o  85»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «83 o 85». 
  36. All'articolo 98-sexies del codice di cui al decreto legislativo
n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
«L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di
fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale
degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'Autorita' rende disponibile le  risorse  di  numerazione,
tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per  l'uso
da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale,  salvo
eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di
una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati  per
la fornitura di servizi  di  comunicazione  elettronica  diversi  dai
servizi  di  comunicazione  interpersonale  in  tutto  il  territorio
dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE)  n.  612/2022  e
l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto.  Ove  i  diritti
d'uso delle risorse di numerazione siano  stati  concessi  a  imprese
diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica,
il presente  comma  si  applica  ai  servizi  specifici  per  la  cui
fornitura sono stati concessi i diritti d'uso.  L'Autorita'  provvede
affinche' le condizioni elencate nella parte  E  dell'allegato  1  al
presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle
risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi  al  di
fuori dello Stato membro del codice paese e la  relativa  esecuzione,
siano rigorose quanto le condizioni  e  l'esecuzione  applicabili  ai
servizi forniti nello Stato membro del codice paese,  in  conformita'
del  presente  decreto.  L'Autorita'  provvede  inoltre  affinche'  i
fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese
in  altri  Stati  membri  rispettino  le  norme  sulla   tutela   dei
consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse
di numerazione applicabili negli Stati membri in cui  le  risorse  di
numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri
di esecuzione del Ministero e  dell'Autorita'.  L'Autorita'  provvede
inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte
E dell'allegato  1  al  presente  decreto  siano  applicate  anche  a
numerazioni assegnate direttamente dall'ITU  qualora  utilizzate  per
fornire  specifici  servizi  nel  territorio  nazionale  al  fine  di
garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati
vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare
che non siano rispettate garanzie per gli utenti,  anche  stabilendo,
laddove opportuno,  criteri  di  trattamento  equivalenti  per  dette
numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei  Piani  di  numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita',  con
l'eventuale  supporto  del   Ministero,   trasmette   al   BEREC   le
informazioni relative  alle  risorse  di  numerazione  nazionali  con
diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione  europea  al
fine dell'introduzione delle stesse nella banca  dati  istituita  dal
BEREC.»; 
    c) al comma 9, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a  dominio
e indirizzamento.». 
  37. All'articolo 98-decies del codice di cui al decreto legislativo
n. 259 del 2003, al comma  2  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  «In  particolare,  l'Autorita'  puo'  imporre  ai  soggetti
autorizzati a fornire reti o  servizi  di  comunicazione  elettronica
norme  per  bloccare  comunicazioni   provenienti   dall'estero   che
illegittimamente  usino  numerazione  nazionale   per   identificarne
l'origine,  ovvero  non  rispettano  le  specifiche   raccomandazioni
dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi dei  nomi
di dominio accessibili da utenza sita  sul  territorio  nazionale  in
caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base  di
specifica propria regolamentazione.». 
  38. All'articolo  98-undetricies  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche  per  via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno
gli elenchi dei  propri  clienti  titolari  di  contratti  pre-pagati
(acquirenti  traffico)  o  post-pagati  (abbonati)  della   telefonia
mobile. Il Ministero e l'Autorita', ognuno per le  parti  di  propria
competenza,  assicurano  che  i  clienti  siano  identificati   prima
dell'attivazione,  anche  di  singole  componenti,  dei  servizi,  al
momento  della  consegna  o  messa  a   disposizione   della   scheda
elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M.
digitale  (eS.I.M.).  Le  predette  imprese,  nei   casi   di   nuova
attivazione e di portabilita'  del  numero  o  cambio  della  S.I.M.,
adottano  tutte  le  necessarie  misure   affinche'   sia   garantita
l'acquisizione  dei  dati  anagrafici  del  titolare  del   contratto
riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero,
acquisendone copia ed assicurano il  corretto  trattamento  dei  dati
acquisiti, fatto salvo il  caso  in  cui  per  l'identificazione  del
cliente siano utilizzati sistemi di identita'  digitale  equipollenti
ad ogni effetto di legge ai documenti d'identita'.  L'identificazione
del titolare del contratto puo' essere effettuata anche da  remoto  o
in via indiretta, purche' vengano garantiti la corretta  acquisizione
dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle
norme a tutela della riservatezza  dei  dati  personali.  L'Autorita'
giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di  elaborazione  dati  del  Ministero
dell'interno.».